La lunga controversia sulla regolazione dell’accompagnamento professionale in Lombardia si è chiusa con la decisione del Consiglio di Stato n. 3840/2026, che ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni di Guide ambientali escursionistiche (GAE). La pronuncia conferma quanto già stabilito dal TAR Lombardia e dal parere intervenuto a febbraio 2026, ricomponendo la disciplina regionale nota come zonazione degli ambiti riservati.
Il nodo centrale riguarda la distinzione tra itinerari accessibili a operatori non regolamentati e percorsi la cui conduzione professionale è riservata agli Accompagnatori di media montagna (AMM) e alle Guide alpine. Nella sentenza vengono inoltre valorizzati i dati del CNSAS e la valutazione del rischio in funzione dell’altitudine.
Contenuti essenziali della sentenza n. 3840/2026 e ambiti di operatività
Il Consiglio di Stato, richiamando il parere definitivo del 2026 e la precedente giurisprudenza del TAR Lombardiaha confermato che l’accompagnamento turistico a pagamento è libero sui sentieri classificati T (turistici) a qualsiasi quota e sui percorsi E (escursionistici) sotto la quota di 700 metri. Al di sopra di tale soglia, e negli ambiti territoriali individuati dalla delibera regionale, la competenza è riservata agli AMM e alle Guide alpine.
Motivazioni tecniche e dati del CNSAS
Nel corpo della sentenza il Collegio ha considerato i rilievi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)che in un arco di 4 anni ha evidenziato un incremento degli incidenti per caduta/scivolata oltre la quota di 700 metri. Il giudice ha ritenuto questa correlazione logica: con l’aumento dell’altitudine si osserva anche una maggiore acclività dei percorsi, con un conseguente aumento del rischio per gli escursionisti.
Ruolo delle GAE, quadro normativo e ricadute pratiche
La sentenza richiama la legge 4/2013che disciplina le professioni non organizzate: la qualifica di GAE è prevista come attività economica non regolamentata e, pertanto, non comporta obblighi formativi uniformi, esami abilitanti o iscrizione ad albi. Per questo motivo il Collegio giudicante ha ritenuto non irragionevole escludere le GAE da alcuni ambiti più impegnativi dal punto di vista tecnico e di sicurezza.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato ricorda inoltre che la riserva di attività per gli AMM si basa su uno standard formativo nazionale: gli AMM superano prove attitudinali, frequentano un corso con standard e affrontano un esame di abilitazione, oltre a essere soggetti a obblighi assicurativi, deontologici e a formazione continua. La figura dell’AMM è quindi considerata una professione regolamentata ed esclusiva, con garanzie di tutela per l’utenza.
Ambiti protetti, parchi e la questione dei limiti
La delibera regionale ha efficacia sul territorio della Lombardiama non esclude che altre regioni possano adottare norme analoghe. La sentenza precisa che anche nelle aree protette e nei parchi valgono le stesse regole: eventuali ulteriori limitazioni o autorizzazioni specifiche possono essere imposte dagli enti parco, ad esempio in relazione al numero di partecipanti o all’accesso a zone sensibili. Le pronunce della Corte costituzionale citate dai ricorrenti non sono state ritenute applicabili al caso in esame.
Dal punto di vista pratico, la sentenza e il precedente parere n. 1914/2026 affermano che, quando la figura dell’AMM non sia stata introdotta da una regione, le attività più impegnative restano comunque riservate alle Guide alpinegarantendo così una omogeneità di tutela su tutto il territorio nazionale.
Formazione, riconoscimento competenze pregresse e prospettive
Regione Lombardia bandisce ogni anno le prove attitudinali, il corso e l’esame per l’abilitazione ad AMM. I candidati possono chiedere il riconoscimento delle competenze pregresse, sia di natura scolastica che professionale: tali crediti possono coprire fino a metà delle ore del corso. Nel corso in atto in Lombardia, ad esempio, su 57 allievi 32 hanno ottenuto riconoscimenti, di cui 11 provengono dalle fila delle GAE.
Secondo il Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia, guidato da Fabrizio Pinala disputa giudiziaria può considerarsi sostanzialmente conclusa dopo il rigetto delle censure presentate in più gradi di giudizio. Resta tuttavia aperto il confronto di natura politica e sindacale sul tema di una possibile armonizzazione nazionale delle norme professionali.
Per chi intende avvicinarsi all’accompagnamento professionale il consiglio è di informarsi con attenzione sugli obblighi normativi, sui limiti operativi e sui requisiti richiesti, basando la scelta su testi di legge e atti ufficiali piuttosto che su comunicazioni di parte.
