La valutazione scolastica è un tema delicato che spesso finisce sotto i riflettori dei tribunali amministrativi. Tre recenti sentenze hanno messo in luce le sfide che docenti e famiglie affrontano quotidianamente, ridefinendo i criteri di ammissione e bocciatura.
In un’epoca in cui l’eccellenza in alcune discipline non sembra più sufficiente a garantire il passaggio alla classe successiva, è fondamentale comprendere come i giudici stiano interpretando le norme scolastiche.
L’autonomia dei docenti e le lacune profonde
Il TAR Lombardia ha recentemente confermato la bocciatura di una studentessa di un Istituto Tecnico Sperimentale di Milano indirizzo Scienze Umane. La decisione, presa con la sentenza n. 3980/2026, ha ribadito che le lacune profonde e diffuse in materie come matematica, fisica e inglese non possono essere compensate da ottimi risultati in altre discipline.
La vicenda ha avuto inizio al termine dello scrutinio finale del 9 giugno 2026, quando il Consiglio di Classe ha deliberato la bocciatura. I genitori della ragazza hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che la figlia avesse ottenuto ottimi risultati nelle materie caratterizzanti il percorso di studi, come italiano, storia, filosofia, latino e scienze umane.
Secondo la difesa della famiglia, l’insufficienza in fisica sarebbe emersa solo nelle ultime settimane dell’anno, privando la studentessa del tempo necessario per recuperare. Inoltre, veniva contestata una presunta mancanza di motivazione nel verbale di scrutinio.
Le criticità segnalate da gennaio
Il TAR Lombardia ha respinto punto per punto le tesi della famiglia. Dalle carte processuali è emerso che le criticità in fisica, matematica e inglese non erano affatto una sorpresa dell’ultimo minuto: erano già state segnalate nello scrutinio intermedio di gennaio.
I giudici hanno evidenziato come la scuola avesse attivato regolarmente i corsi di recupero. La studentessa aveva sostenuto una prova di recupero a fine gennaio ottenendo un voto di 3/10, seguito da un ulteriore esito negativo in una verifica orale a fine maggio.
Nonostante un piccolo disguido comunicativo iniziale, la famiglia era pienamente consapevole delle difficoltà della ragazza. Il TAR ha ribadito che spetta esclusivamente alla scuola valutare se le lacune siano tali da impedire il passaggio alla classe successiva.
Il mancato rispetto del PDP e il risarcimento danni
Un altro caso significativo è quello di uno studente di un Liceo Scientifico a indirizzo sportivo nel Lazio. La Sezione Quarta Bis del TAR per il Lazio, con la sentenza 13961/2026, ha annullato la mancata ammissione alla classe terza dello studente, condannando il Ministero dell’Istruzione e il Liceo al pagamento di un risarcimento danni.
Al centro della vicenda vi è il mancato rispetto delle tutele previste per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e la violazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Il contenzioso ha avuto inizio nell’agosto del 2026, quando il Consiglio di Classe aveva deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva. I genitori avevano impugnato la decisione denunciando la mancata applicazione delle misure dispensative e compensative.
Le violazioni del diritto allo studio
Secondo quanto emerso dagli atti, nonostante il PDP dello studente prevedesse esplicitamente la dispensa dalla redazione di compiti scritti complessi e l’uso di strumenti compensativi per calcoli e formule, i docenti hanno somministrato quesiti di “particolare complessità”.
Il Collegio ha rilevato che sono stati proposti testi problematici e algoritmi di calcolo da cui lo studente doveva essere esentato. Inoltre, è stata accertata la violazione dell’obbligo di revisione del PDP entro il primo trimestre dell’anno scolastico.
Per i giudici, questo comportamento ha configurato una lesione del diritto all’istruzione e allo studio costituzionalmente garantito. Il TAR ha stabilito che una bocciatura ingiusta provoca inevitabilmente nell’alunno “patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”.
Per questa sofferenza interiore, i giudici hanno stimato equo liquidare un importo di 1.500 euro a carico del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico.
La promozione all’esame di maturità e la bocciatura in tribunale
Il TAR dell’Umbria ha respinto il ricorso di una studentessa di un istituto professionale del Perugino, confermando la legittimità della decisione del Consiglio di classe di non ammetterla agli esami di Stato per l’anno scolastico 2026/2026.
La vicenda nasce nel giugno del 2026, quando la studentessa era stata giudicata non idonea allo svolgimento delle prove d’esame. Nonostante avesse superato tutte e tre le prove dell’esame di maturità, l’istituto aveva comunicato ugualmente la non ammissione, basandosi sul giudizio negativo già espresso in sede di scrutinio.
La difesa della studentessa ha contestato la composizione del collegio docenti, la presenza di supplenti non competenti, e l’astensione di un membro nella votazione decisiva. Tuttavia, il TAR ha respinto queste tesi, sottolineando che la non ammissione della studentessa non fu determinata da un voto singolo, ma da un quadro complessivo di insufficienze gravi.
Secondo il Collegio giudicante, l’astensione di un membro non inficia la regolarità del “collegio perfetto”, che rimane completo per la presenza di tutti i docenti, a prescindere da come questi esprimano il loro voto. La delibera, quindi, è stata legittimamente assunta a maggioranza.
Questi casi giudiziari mettono in luce l’importanza di una valutazione scolastica equa e trasparente, che tenga conto delle esigenze individuali degli studenti e del rispetto delle normative vigenti.



