Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha svolto un’udienza breve e formale per formalizzare l’effetto della grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti. La misura di clemenza ha sospeso l’esecuzione della pena pari a 3 anni e 11 mesi inflitta in relazione al processo noto come Ruby bis e alla vicenda delle cosiddette “spese allegre” al Pirellone. Nell’udienza la Procura generale ha chiesto ai giudici di prendere atto del provvedimento e di dichiarare decaduto il titolo esecutivo della pena.
Decisione della Sorveglianza e atti formali
Nella breve camera di consiglio i giudici del Tribunale di Sorveglianza, con a capo il presidente Marcello Bortolato e la giudice togata Paola Braggion hanno annotato l’intervenuta grazia e hanno disposto il non luogo a deliberare sull’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Minetti. La formula adottata indica che, a seguito della clemenza, il procedimento di esecuzione della pena perde oggetto: il titolo esecutivo è ormai privo di efficacia e la materia risulta cessata. Nel provvedimento è richiamato il principio per cui la grazia sospende la pena e può estinguerla se, nei successivi cinque anni, la persona beneficiaria non commette nuovi reati, secondo quanto previsto dalla normativa.
Richiesta della Procura e tempi decisionali
La sostituta procuratrice generale di Milano, Valeria Marino ha rappresentato in udienza la necessità di prendere atto in via formale del provvedimento presidenziale. I giudici si sono riservati e hanno comunicato che avrebbero depositato la decisione entro cinque giorni, rispettando i termini procedurali. L’udienza ha avuto carattere essenzialmente rituale: la sostituta pg ha confermato quanto già accertato dagli atti, mentre i legali dell’interessata non hanno sollevato obiezioni sostanziali sulla registrazione della grazia.
Contesto processuale: istanza di affidamento e verifica della Procura generale
Prima della concessione della grazia, l’ex consigliera regionale aveva presentato una domanda per scontare la pena in affidamento ai servizi sociali istanza istruita dai suoi avvocati Antonella CalcaterraEmanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi. Quella richiesta era arrivata antecedente al provvedimento di clemenza e, proprio per questo, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto inutile pronunciarsi nel merito, optando per il non luogo a deliberare. Contemporaneamente la Procura generale milanese aveva svolto approfondimenti sull’atto di grazia, anche alla luce di accertamenti attivati dopo un’inchiesta giornalistica; tali verifiche non hanno impedito la registrazione del provvedimento da parte del giudice.
Udienza del 12 giugno e particolari procedurali
L’udienza stabilita per il giorno 12 giugno è stata confermata e si è svolta con le modalità previste, nonostante uno sciopero degli avvocati in calendario per quella stessa settimana: i difensori dell’ex igienista dentale non si sono astenuti e la parte non era presente. Il fatto che l’udienza abbia avuto luogo è legato alla necessità di chiudere formalmente il procedimento esecutivo aperto dopo le condanne definitive. Con la presa d’atto della grazia il Tribunale ha quindi sigillato la cessazione dell’azione esecutiva relativa alla pena.
Dal punto di vista giuridico la registrazione della grazia determina effetti immediati sull’esecuzione: il titolo penale perde efficacia e la rilevanza dell’istanza di affidamento decade, mentre rimane la possibilità che la pena si estingua definitivamente se, come previsto dall’istituto, nei cinque anni successivi non si commettono nuove condotte punibili. Questo profilo rimane una condizione prevista dalla normativa che regola le misure di clemenza e le modalità di estinzione delle pene.



