Proroga per costituzione e operatività delle Unioni montane: cosa cambia

La DGR n. 257 del 16 aprile 2026 autorizza un differimento dei termini dei Protocolli d'Intesa del 6 ottobre 2026 relativi alle Unioni montane, con strumenti di tutela e la possibilità di restituire i contributi in caso di inadempimento

Nel BUR n. 53 del 28/04/2026 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 257 del 16 aprile 2026) che autorizza il differimento dei termini previsti nei Protocolli d’Intesa sottoscritti il 6 ottobre 2026. La misura risponde a richieste formali pervenute da alcune Unioni montane e mira a garantire il completamento dei processi di riordino territoriale previsti dal Piano di riordino territoriale (PRT), consentendo al contempo una gestione corretta delle risorse finanziarie già stanziate.

La deliberazione, proposta dall’Assessore Marco Zecchinato e accompagnata dall’istruttoria della Direzione competente, definisce gli indirizzi per adeguare i termini di costituzione e avvio dell’operatività delle nuove Unioni montane e autorizza il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi a emanare un decreto con i nuovi cronoprogrammi, prevedendo anche meccanismi di tutela per la Regione in caso di mancato rispetto degli impegni.

Contesto normativo e finanziario

La decisione si innesta nel percorso già avviato con la DGR n. 890 del 5 agosto 2026, che ha definito i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi destinati all’avvio e all’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. In applicazione di tale deliberazione, con il Decreto n. 12729 del 19 novembre 2026 sono state individuate le Unioni montane beneficiarie e impegnate le relative somme nel bilancio 2026-2027, con l’obbligo di dimostrare il rispetto degli impegni sottoscritti nei Protocolli d’Intesa.

Il significato di termini e sanzioni

Nel contesto dei Protocolli d’Intesa, l’espressione termine indica la scadenza entro la quale devono perfezionarsi atti amministrativi e avviarsi le attività operative. La DGR del 16 aprile 2026 stabilisce che, pur concedendo un differimento, il Direttore competente può prevedere meccanismi di tutela della Regione, inclusa la graduale restituzione dei contributi concessi, qualora i nuovi termini non vengano rispettati.

Richieste presentate e motivazioni

Le istanze che hanno motivato il provvedimento provengono in particolare dall’Unione montana Centro Cadore e dall’Unione montana Alpago, entrambe firmatarie dei Protocolli d’Intesa del 6 ottobre 2026. Le richieste sottolineano la complessità procedurale e amministrativa connessa alla costituzione delle nuove aggregazioni e la carenza di risorse umane dedicate, elementi che ostacolano il rispetto delle scadenze inizialmente fissate.

Casi specifici: Centro Cadore e Alpago

Il Protocollo guidato dall’Unione montana Centro Cadore prevede la nascita della nuova Unione «Cadore Dolomiti», aggregando le attuali UM Centro Cadore, UM Comelico, UM della Valle del Boite e i Comuni di Ospitale di Cadore e Zoppè di Cadore. L’ente capofila risulta assegnatario di un contributo a fondo perduto di Euro 360.000,00. Analogamente, il Protocollo con capofila l’Unione montana Alpago mira a costituire l’Unione «Medio Bellunese», aggregando UM Cadore Longaronese Zoldo, UM Alpago e il Comune di Ponte nelle Alpi; il contributo assegnato è di Euro 170.000,00.

Decisioni operative e garanzie

La Giunta regionale approva il differimento dei termini richiamati nell’art. 5 dei Protocolli d’Intesa e autorizza il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi a definire, con proprio decreto, i nuovi termini per la formalizzazione delle nuove Unioni e per l’avvio della loro operatività. L’autorizzazione tiene conto della necessità di contemperare gli interessi delle parti e di assicurare il pieno utilizzo delle risorse attraverso un adeguato cronoprogramma.

Tutele in caso di inadempimento

Per assicurare la tutela della Regione, il provvedimento attribuisce al Direttore la facoltà di stabilire, nel decreto di differimento, specifiche misure di garanzia che possono comprendere, se del caso, la graduale restituzione dei contributi già erogati con il Decreto n. 12729/2026. Questo approccio combina l’obiettivo di favorire il completamento del processo di riordino con la necessità di preservare l’interesse pubblico e la corretta destinazione delle risorse.

La deliberazione precisa inoltre che l’atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e affida l’esecuzione alla Direzione competente; avverte infine dei termini per eventuali ricorsi: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e inserito nel Bollettino ufficiale della Regione.

Scritto da Marco Pellegrini

Avviso pubblico per dirigente area di lavoro ‘Foreste e sviluppo zone montane’