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Nel mondo dello sport l’incertezza sul trattamento fiscale dei premi crea effetti concreti sui compensi percepiti dagli atleti. La normativa che disciplina i riconoscimenti legati alle medaglie di Milano‑Cortina 2026 chiarisce che i premi per oro, argento e bronzo non subiscono ritenuta alla fonte e non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questa scelta, introdotta nella legge di bilancio, elimina dubbi sull’applicazione della rivalsa facoltativa e tutela l’importo netto ricevuto dagli atleti. Gli esperti del settore confermano che la misura semplifica la gestione amministrativa degli incentivi.
Di seguito si analizzano gli importi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quadro fiscale normalmente applicato ai premi sportivi e le differenze pratiche rispetto a compensi, sponsorizzazioni e regimi contributivi.
Quanto valgono i premi e che trattamento ricevono
Il CONI ha confermato per Milano‑Cortina gli importi già applicati nelle edizioni precedenti. Per le medaglie olimpiche e paralimpiche il premio lordo stabilito è di 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Prima della modifica normativa, tali somme sarebbero state soggette, in linea di principio, a una ritenuta alla fonte del 20% prevista dal Dpr 600/1973, articolo 30, comma 2. Con l’esenzione introdotta, gli atleti riceveranno l’intero importo deliberato dal CONI senza decurtazioni fiscali.
Impatto pratico sull’importo percepito
L’eliminazione della ritenuta si traduce in un aumento netto immediato per i premi. Gli atleti non dovranno attendere rimborsi o compensazioni per recuperare quanto trattenuto in precedenza. La misura distingue i premi per medaglia dai compensi da sponsorizzazione e dagli altri redditi sportivi, che mantengono regimi fiscali differenti. Gli esperti del settore sottolineano che la novità semplifica la liquidazione dei premi e riduce l’incertezza amministrativa per le società sportive e per i comitati di settore.
In proseguimento della semplificazione amministrativa, un esempio concreto chiarisce l’impatto della disposizione. In assenza di esenzione, un premio lordo di 180.000 euro sarebbe soggetto a una ritenuta di 36.000 euro, lasciando all’atleta 144.000 euro. Con la disposizione vigente per Milano‑Cortina 2026 tale perdita non si verifica: il premio arriva interamente all’atleta. Questo chiarisce il ruolo del CONI rispetto alla rivalsa facoltativa, ovvero la possibilità per il Comitato di farsi carico dell’imposta a nome dell’atleta.
Premi vs compensi: distinzione sostanziale
La natura giuridica del corrispettivo determina il trattamento fiscale e contributivo. I premi legati a risultati sportivi sono generalmente considerati tali e possono beneficiare di specifiche esenzioni. I compensi invece rispondono a rapporti di lavoro o a prestazioni continuative e seguono regole diverse. Gli esperti del settore confermano che la qualificazione corretta evita contenziosi e incertezza per società sportive e atleti.
Gli esperti del settore confermano che una corretta qualificazione dei proventi riduce il rischio di contenziosi per società sportive e atleti. È fondamentale distinguere tra premi e compensi di lavoro sportivo. I premi sono pagamenti una tantum legati a un risultato agonistico. Per Milano‑Cortina 2026 tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale prevista dalla normativa specifica. I compensi regolari, come indennità di preparazione e stipendi, sono invece disciplinati dalla riforma del lavoro sportivo.
Questi ultimi possono usufruire di agevolazioni solo entro limiti stabiliti. Attualmente è prevista una soglia di esenzione per compensi fino a 15.000 euro annui. Superati tali limiti, l’imposizione segue le regole ordinarie dell’IRPEF e degli adempimenti contributivi.
Premi minori e altri limiti
Per i premi di importo ridotto torna l’esenzione totale per le somme sotto i 300 euro, applicabile dal 1° gennaio 2026. Se un premio eccede la soglia dei 300 euro, l’intera somma è soggetta alla ritenuta del 20%, salvo diverse disposizioni normative. È quindi necessario valutare caso per caso l’origine e la natura del pagamento, tenendo conto delle norme fiscali e contrattuali vigenti.
Sponsor, diritti d’immagine e regime fiscale degli atleti
A seguito della valutazione dell’origine del pagamento, gli introiti derivanti da sponsorizzazioni e dallo sfruttamento del diritto d’immagine devono essere inquadrati come redditi imponibili secondo le regole ordinarie. Nel dettaglio, lo status fiscale dipende dalla natura contrattuale del rapporto con il soggetto erogante e dalla modalità di percezione dei compensi.
Per ridurre il rischio di contenziosi è necessario verificare clausole contrattuali, fatturazione e eventuale corresponsione tramite società di management. Gli esperti del settore confermano che una consulenza fiscale specializzata facilita la corretta tassazione e la gestione degli obblighi contributivi, nonché la pianificazione delle opportunità commerciali connesse alla visibilità sportiva.
Per garantire continuità rispetto alla parte precedente, il testo descrive ora gli aspetti previdenziali e l’inquadramento contrattuale che incidono su tassazione e sostenibilità della carriera sportiva. Gli atleti che operano con partita IVA devono valutare non solo il carico fiscale, ma anche gli obblighi contributivi e le conseguenze sul trattamento pensionistico. La scelta tra regime forfettario e regime ordinario condiziona versamenti e diritti previdenziali. Gli operatori del settore e i consulenti fiscali sottolineano l’importanza di una pianificazione che coniughi tutela economica e criteri di congruità nelle operazioni commerciali.
Contributi previdenziali e inquadramento
L’inquadramento contrattuale determina l’obbligo contributivo e le modalità di versamento. Per i lavoratori autonomi è prevista la gestione separata INPS quando non sussiste iscrizione a casse professionali specifiche. I contratti di lavoro subordinato sportivo comportano invece versamenti alle gestioni INPS competenti e, in alcuni casi, a casse o fondi dedicati ai professionisti dello sport.
È fondamentale distinguere tra lavoro autonomo, lavoro subordinato e rapporto basato sul diritto d’immagine. L’inquadramento influisce su contributi, benefici previdenziali e diritti assistenziali. Operazioni societarie finalizzate alla gestione del diritto d’immagine richiedono documentazione chiara e parametri di congruità per superare eventuali contestazioni fiscali.
Per gli atleti che esercitano attività commerciale o professionale, la consulenza specializzata rimane uno strumento essenziale. Tale consulenza agevola la corretta classificazione dei redditi, la valutazione delle opzioni previdenziali e la pianificazione degli aspetti contrattuali con sponsor e società sportive.
Aspetti previdenziali per gli atleti
Chi lavora nel settore sportivo incontra regole previdenziali diverse a seconda dell’inquadramento. Gli atleti inseriti nelle forze armate o nei corpi dello Stato vedono la contribuzione gestita dalle casse previdenziali pubbliche. I lavoratori sportivi, professionisti e dilettanti, devono invece versare alla Gestione Separata INPS o al FPLS (Fondo pensione dei lavoratori sportivi), secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
L’aliquota contributiva indicata per i collaboratori è del 25%, ripartita per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico dell’atleta. Vi è esonero per i soggetti con redditi annui inferiori a 5.000 euro, secondo le disposizioni vigenti. Tale regime riguarda i contributi previdenziali e non incide automaticamente sulla classificazione fiscale di compensi e premi.
L’esenzione per i premi di Milano‑Cortina 2026 permette agli atleti di ricevere integralmente gli importi deliberati dal CONI per medaglia. Restano invece disciplinati separatamente compensi da lavoro, contratti di sponsorizzazione e altri emolumenti, che seguono regole fiscali e previdenziali proprie.