Linee guida cookie 2026: impatti pratici per le imprese

Dal punto di vista normativo, le nuove linee guida sui cookie modificano obblighi e responsabilità: ecco le implicazioni pratiche per le imprese

Nuove linee guida sui cookie: cosa cambia per le aziende
Dal punto di vista normativo, negli ultimi mesi il Garante e l’EDPB hanno pubblicato aggiornamenti interpretativi sulle modalità di consenso ai cookie e su strumenti di tracciamento simili. Il rischio compliance è reale: le aziende devono adeguare pratiche e tecnologie per evitare sanzioni e reclami.

Dal punto di vista normativo, il quadro ribadisce l’obbligo di un consenso libero, specifico e informato per i cookie non essenziali. Il Garante ha stabilito che la preimpostazione o il silenzio non valgono come consenso valido. Il pronunciamento dell’EDPB ha fornito orientamenti comuni per gli Stati membri.

L’interpretazione pratica richiede modifiche ai banner, alle policy e alle soluzioni tecniche di gestione del consenso. Il rischio compliance è reale: le imprese devono riesaminare i flussi di raccolta dei dati e la documentazione del consenso. Dal punto di vista operativo, è consigliabile integrare strumenti di GDPR compliance e processi di audit periodico.

Le aziende italiane dovranno aggiornare i contratti con fornitori di servizi di tracciamento e verificare l’uso di identificatori persistenti. Il Garante ha stabilito che l’assegnazione di identificatori a fini di profilazione richiede consenso esplicito. Il rischio compliance è reale: in mancanza di adeguamenti aumentano le potenziali sanzioni e le richieste di risarcimento.

Per le imprese si profila la necessità di interventi tecnici e organizzativi. Dal punto di vista pratico, occorrono mappatura dei trattamenti, aggiornamento delle informative e strumenti tecnici per garantire il ritiro semplice del consenso. Il Garante ha indicato la necessità di trasparenza e di prove documentali.

Lo sviluppo atteso è un incremento dei controlli e degli orientamenti applicativi da parte delle autorità. Le aziende devono predisporre piani di adeguamento tempestivi per ridurre il rischio compliance e tutelare i diritti degli interessati.

1. Normativa e documenti in questione

Dal punto di vista normativo, il Garante ha richiamato le linee guida pubblicate dall’EDPB per chiarire il perimetro del consenso ai sensi del GDPR e delle direttive ePrivacy. Le indicazioni ribadiscono che il consenso deve essere libero, specifico, informato e documentabile. Questa precisazione ha impatto diretto sulle scelte tecniche e procedurali delle imprese.

  • L’orientamento normativo vieta l’uso di cookie wall che condizionano l’accesso a servizi essenziali al conferimento del consenso.
  • Si richiede maggiore granularità nella definizione delle finalità di tracciamento, con separazione chiara tra finalità tecniche e di profilazione.
  • Le aziende devono implementare procedure per la documentazione e la conservazione delle preferenze, garantendo tracciabilità e prova del consenso.
  • Si evidenzia il ruolo delle soluzioni tecniche di gestione del consenso (CMP e RegTech) come strumenti di compliance e di rendicontazione.

Il rischio compliance è reale: il Garante evidenzia l’obbligo di adeguare policy e strumenti per evitare sanzioni e reclami. In prospettiva, si prevede un ulteriore monitoraggio dell’applicazione pratica delle linee guida da parte delle autorità.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, l’orientamento attuale considera i cookie wall ammissibili solo se prevedono un’alternativa effettiva e non impediscono l’accesso ai servizi essenziali. Questo riassume chi e cosa è interessato: gli operatori dei siti web che raccolgono dati per finalità di marketing e i fornitori di servizi pubblicitari. La valutazione non è limitata a un singolo paese, ma riflette le linee guida europee e l’attenzione delle autorità nazionali.

Il Garante ha già sottolineato che molte pratiche commerciali diffuse non garantiranno più un consenso valido. Per le aziende il rischio compliance è reale: impatti su UX, modelli di monetizzazione basati su advertising e rapporti con fornitori di tecnologia pubblicitaria. Dal punto di vista operativo, ciò richiede una revisione dei meccanismi di raccolta del consenso e delle offerte alternative ai servizi a pagamento o condizionati.

Dal punto di vista normativo, è necessario documentare le scelte e dimostrare la proporzionalità delle misure adottate. Il Garante ha stabilito che la mera pressione commerciale non costituisce consenso libero e informato. Le aziende devono pertanto aggiornare le policy, i processi di logging del consenso e i contratti con i vendor per garantire GDPR compliance e ridurre il rischio di sanzioni.

In termini pratici, le misure consigliate includono test A/B delle soluzioni di consenso, audit tecnici dei cookie e l’adozione di alternative non intrusive alla profilazione. Il rischio legale si accompagna a conseguenze economiche e reputazionali. Si prevede un ulteriore monitoraggio dell’applicazione pratica delle linee guida da parte delle autorità, con possibili sviluppi giurisprudenziali e operativi nei prossimi mesi.

3. Cosa devono fare le aziende

Dal punto di vista normativo, le imprese devono adeguare pratiche e strumenti per garantire GDPR compliance e rispetto del consenso.

Il Garante ha stabilito che le principali azioni operative sono le seguenti.

  1. Adottare una cookie policy aggiornata, completa e facilmente accessibile che descriva finalità, durata e categorie di cookie.
  2. Implementare una CMP (consent management platform) che renda il rilascio e la registrazione del consenso documentabili e verificabili.
  3. Segmentare le finalità di trattamento in modo chiaro, evitando aggregazioni che impediscano la scelta informata degli interessati.
  4. Verificare i contratti con fornitori terzi per definire ruoli e responsabilità, incluse le clausole sulla protezione dei dati e il trasferimento internazionale.
  5. Adottare misure tecniche e organizzative per rispettare le scelte degli interessati, come il blocking dei cookie fino al rilascio del consenso ove necessario.

Il rischio compliance è reale: l’adozione formale degli strumenti non esonera dall’obbligo di controlli periodici e di documentazione delle scelte.

Dal punto di vista operativo, le aziende dovrebbero integrare monitoraggi e audit interni per verificare l’efficacia delle misure. Il Garante continuerà il monitoraggio dell’applicazione pratica delle linee guida, con possibili sviluppi giurisprudenziali e operativi nei prossimi mesi.

4. Rischi e sanzioni possibili

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale. Le violazioni del GDPR possono comportare sanzioni amministrative significative. Le multe possono raggiungere il 4% del fatturato annuo globale o 20 milioni di euro, a seconda della gravità dell’infrazione. Data breach e consensi non validi espongono l’azienda a reclami degli interessati e a perdite reputazionali. Il Garante ha stabilito che, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono possibili ordini di adeguamento e provvedimenti repressivi. Il rischio compliance comporta inoltre obblighi risarcitori nei confronti dei danneggiati. Sono attesi controlli più frequenti e interventi mirati sulle pratiche documentali e di consenso.

5. Best practice per la compliance

Dopo l’aumento dei controlli e degli interventi mirati, le aziende devono consolidare pratiche operative certe. Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: procedure documentate e strumenti adeguati riducono esposizione e sanzioni.

  • Eseguire una mappatura completa dei cookie e dei tracker su siti e app, con evidenza delle risorse terze e delle dipendenze tecniche.
  • Classificare ogni cookie per finalità e base giuridica, documentando la scelta nel registro delle decisioni e aggiornandola periodicamente.
  • Scegliere una CMP conforme alle linee guida dell’EDPB e configurarla per il consenso granulare, registrando preferenze e revoche in formato esportabile.
  • Integrare i registri di consenso nel sistema di governance privacy mediante soluzioni RegTech, per garantire auditabilità e retention conformi al quadro normativo.
  • Aggiornare le clausole contrattuali con fornitori, includendo garanzie tecniche e organizzative e procedure per la gestione delle trasferimenti di dati.
  • Formare i team marketing e IT sui limiti operativi e sugli obblighi di data protection, prevedendo aggiornamenti periodici e test pratici.
  • Monitorare costantemente le evoluzioni normative e le decisioni del Garante e della Corte di Giustizia UE, adeguando policy e configurazioni nei tempi richiesti.

Dal punto di vista operativo, è raccomandabile istituire revisioni interne programmate e prove di compliance che riflettano scenari reali. Il rischio compliance è reale: piani di remediation rapidi e tracciabili riducono l’impatto reputazionale e finanziario. È atteso un aumento delle verifiche documentali e delle ispezioni tecniche nei prossimi sviluppi normativi.

Dal punto di vista giornalistico e normativo, GDPR compliance e data protection sono oggi condizioni imprescindibili per la continuità operativa delle imprese. Adeguare politiche, tecnologie e rapporti contrattuali non è più rinviabile: il rischio compliance è reale. Per contenere l’esposizione, le aziende devono dare priorità ai controlli tecnici, alla classificazione dei dati e a una documentazione solida, implementando soluzioni RegTech per automatizzare tracciamento e audit.

Fonti: Garante per la protezione dei dati personali, EDPB, giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Dal punto di vista pratico, il Garante ha stabilito che sanzioni amministrative e misure correttive possono seguire a carenze procedurali o di sicurezza. Le imprese sono quindi chiamate a integrare procedure di governance, protocolli di sicurezza e evidenze probatorie; il prossimo sviluppo atteso è una maggiore integrazione tra strumenti RegTech e pratiche di compliance aziendale.

Scritto da Dr. Luca Ferretti

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