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Premi sportivi: novità normative e impatto
La disciplina fiscale dei premi sportivi ha subito cambiamenti rilevanti negli ultimi anni. A partire dal 1° è entrato in vigore un regime che inquadra i premi nell’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973. Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta sulle somme corrisposte agli atleti.
Esiste però un’eccezione specifica per le medaglie vinte ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che modifica il trattamento fiscale ordinario per quei casi. I dati ci raccontano una storia interessante sul possibile effetto redistributivo di questa deroga. Giulia Romano, ex Google Ads specialist, osserva che la misura straordinaria introdotta dalla legge di bilancio 2026 potrà avere conseguenze concrete per atleti, enti erogatori e contribuenti stranieri. L’articolo ricostruisce il quadro: prima illustra la misura straordinaria prevista dalla legge di bilancio 2026, poi riepiloga il regime ordinario dei premi sportivi e le principali conseguenze pratiche.
La deroga per Milano-Cortina 2026: cosa prevede la legge
La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 262, l. 207/2026) introduce una norma specifica sui premi per le medaglie assegnate durante i Giochi invernali. La disposizione riguarda i premi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Secondo la norma, tali somme non sono soggette alle ritenute alla fonte previste dall’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le somme corrisposte risultano inoltre escluse dalla base imponibile del percipiente.
La deroga ha carattere esclusivamente eccezionale e si applica soltanto alle manifestazioni e agli enti indicati dalla legge. Il costo stimato per l’anno 2026 è valutato in 1,5 milioni di euro. La copertura finanziaria è assicurata mediante una riduzione del Fondo previsto nella stessa legge di bilancio.
I dati raccontano una variazione temporanea rispetto al regime ordinario dei premi sportivi, che resta applicabile agli altri casi. Sul piano pratico, la norma riduce l’onere fiscale per i percipienti e semplifica gli adempimenti amministrativi per gli enti erogatori. È previsto un monitoraggio della spesa e degli effetti applicativi nel corso del 2026, per verificarne l’impatto sul bilancio pubblico e sui beneficiari.
Impatto immediato sui medagliati
La norma prevede che i premi attribuiti ai medagliati a Milano-Cortina 2026 siano corrisposti per intero. Gli importi saranno erogati senza applicazione della ritenuta del 20% e non dovranno essere indicati nel modello 730 o in altra dichiarazione dei redditi. In pratica, il premio non concorre alla formazione del reddito soggettivo del beneficiario.
Gli importi stanziati: olimpiadi e paralimpiadi a confronto
I valori confermati coincidono con quelli già previsti per i Giochi di Parigi e sono stati riconfermati per le competizioni invernali e paralimpiche. Per i medagliati delle Olimpiadi il CONI ha stabilito 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Per gli atleti paralimpici il CIP ha definito 100.000 euro per l’oro, 55.000 euro per l’argento e 35.000 euro per il bronzo.
Grazie alla deroga prevista dalla legge di bilancio 2026, gli importi stabiliti per i medagliati saranno erogati senza alcuna trattenuta. Non saranno assoggettati a tassazione personale per i vincitori e le vincitrici.
Nota sulla disparità tra premi olimpici e paralimpici
Permane una significativa differenza tra le dotazioni economiche previste per i titoli olimpici e quelli paralimpici. A parità di traguardo (oro, argento, bronzo) i premi destinati agli atleti paralimpici risultano inferiori rispetto a quelli riservati agli atleti olimpici. La norma che esenta i premi da ritenute e tassazione non modifica la graduazione degli importi, che resta definita da CONI e CIP. Il tema della disparità economica continua a essere oggetto di dibattito pubblico e istituzionale.
Il regime ordinario dei premi sportivi: punto di riepilogo
Il trattamento fiscale ordinario dei premi sportivi è disciplinato dall’art. 30, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973. La norma si applica quando il riconoscimento è corrisposto al di fuori di un rapporto di lavoro sportivo, ossia per erogazioni non derivanti da contratto di lavoro.
Nel regime ordinario il premio è soggetto a una ritenuta alla fonte pari al 20%, applicata a titolo d’imposta e, Per questa tipologia di premi non è prevista l’inclusione nel modello 730 o in altra dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario.
La deroga prevista per Milano-Cortina 2026 resta un caso puntuale rispetto al quadro normativo generale. Resta P.R. n. 600/1973 per la gran parte delle erogazioni non contrattuali.
In regime ordinario, i premi sportivi sono soggetti a specifiche regole operative che riguardano la tassazione, la documentazione e l’accesso ai benefici sociali. La disciplina si applica indipendentemente dalla nazionalità del percipiente e copre diverse forme di erogazione.
La ritenuta fiscale si applica anche ai premi in natura purché sia possibile una quantificazione economica. Il pagamento può avvenire in contanti e i volontari rientrano tra i potenziali destinatari del premio. Per gli atleti stranieri non è prevista una deroga: essi subiscono la stessa ritenuta del 20% prevista per i percipienti nazionali. I premi non confluiscono nella Certificazione Unica annuale emessa dall’ente erogatore, ma devono essere considerati ai fini della valutazione ISEE per le prestazioni sociali. Infine, non è più operativa l’esenzione per importi inferiori a 300 euro.
Consigli pratici per percipienti ed enti
Per gli atleti e le atlete la principale raccomandazione è conservare la documentazione delle somme ricevute e verificare l’origine dell’erogazione. È necessario accertare se il pagamento provenga da CONI/CIP o da altri enti, poiché soltanto le somme erogate dai due comitati per Milano-Cortina 2026 beneficiano della esenzione. Inoltre, i percipienti devono conservare ricevute e atti giustificativi utili alla rendicontazione e all’eventuale accertamento fiscale.
Gli enti erogatori devono adeguare i flussi amministrativi per non applicare la ritenuta sui premi coperti dalla deroga e per adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa. La norma inserita nella legge di bilancio 2026 costituisce un’eccezione al regime ordinario: per i medagliati di Milano-Cortina 2026 i premi saranno somme nette e non imponibili, mentre per le altre ipotesi resta vigente la disciplina operativa prevista dal 1°.