Agevolazioni fiscali per personale sanitario e scolastico nei Comuni di Montagna

Guida pratica per professionisti sanitari, docenti e giovani acquirenti che intendono beneficiare del credito d'imposta nei Comuni di Montagna

La legge 12 settembre 2026, n. 131 introduce un pacchetto di misure volto a favorire il ritorno e la permanenza nei Comuni di Montagna, riconoscendo ai beneficiari un credito d’imposta sotto diverse modalità. Il provvedimento interessa in particolare il personale che presta servizio in ambito sanitario e scolastico e anche determinate categorie di giovani acquirenti che stipulano mutui per rendere la montagna la propria residenza principale. In questa guida sintetica spieghiamo criteri di accesso, importi, codici da indicare nella dichiarazione dei redditi e le modalità di compilazione nei modelli dichiarativi più diffusi.

Il beneficio si concretizza con diversi codici identificativi da inserire nel rigo CR16 del modello PF 2026 e nel quadro G (rigo G10) del modello 730/2026. Ogni codice rimanda a condizioni specifiche: locazione o acquisto con mutuo, tipologia del beneficiario e talvolta caratteristiche demografiche del comune. Alcune agevolazioni hanno limiti d’età e vincoli sulla tipologia catastale dell’immobile; altre sono calibrate in modo più generoso per territori particolarmente svantaggiati, come i piccoli comuni con minoranze linguistiche storiche.

Destinatari e ambito di applicazione

Possono beneficiare del credito d’imposta tre grandi gruppi: il personale sanitario che opera in strutture montane o come medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno e altre professionalità convenzionate; il personale scolastico in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado; e le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno di stipula del mutuo, quando l’immobile è destinato ad abitazione principale. I requisiti territoriali si riferiscono ai comuni elencati nell’articolo 2, comma 2, della legge n. 131/2026, i cosiddetti Comuni di Montagna, e comprendono anche località limitrofe per alcune fattispecie.

Personale sanitario: modalità e soglie

Per il personale sanitario sono previsti codici specifici da inserire nel rigo CR16. Il codice 1 si applica quando il professionista prende in locazione un’immobile ad uso abitativo nel Comune di servizio o in un comune limitrofo; il credito corrisponde al minore tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro. Il codice 2 riguarda l’acquisto con mutuo ipotecario o fondiario e riconosce il minore tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e con una minoranza linguistica storica rappresentativa di almeno il 15% dei residenti si usa il codice 3, che innalza la misura al minore tra il 75% e 3.500 euro.

Personale scolastico e giovani acquirenti

Per gli insegnanti la logica è analoga: il codice 4 vale per la locazione e riconosce il minore tra il 60% del canone e 2.500 euro, mentre il codice 5 si applica all’acquisto attraverso mutuo e concede il minore tra il 60% del finanziamento annuale e 2.500 euro. Il codice 6 è la variante potenziata per i comuni con minoranze linguistiche storiche (minore tra 75% e 3.500 euro). Le persone fisiche under 41 che, dopo il 20 settembre 2026, hanno stipulato un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale nei Comuni di Montagna devono invece utilizzare il codice 7: il credito è calcolato sugli interessi passivi del mutuo, è spettante per l’anno di stipula e per i quattro successivi e non è cumulabile con i crediti riconosciuti dai codici 1-6.

Come compilare rigo CR16 e quadro G (rigo G10)

Nella compilazione del rigo CR16 del modello PF 2026 la colonna 1 accoglie il codice che identifica l’agevolazione spettante in base a tipologia di spesa, categoria del beneficiario e caratteristiche del comune. Nella colonna 2 bisogna indicare l’importo rilevante: per locazione si riporta il canone annuo, per l’acquisto l’ ammontare annuale del finanziamento, mentre solo se si è indicato il codice 7 vanno riportati gli interessi passivi. La colonna 3 del rigo CR16 è compilata esclusivamente per il codice 7, inserendo la data di stipula del finanziamento. Analoghe indicazioni valgono per il quadro G (rigo G10) del modello 730/2026.

Vincoli, incompatibilità e note finali

È importante ricordare alcune esclusioni e regole di incompatibilità: i crediti d’imposta descritti non sono cumulabili con le detrazioni previste dagli articoli 15, comma 1, lettera b) e 16 del TUIR; inoltre il codice 7 non può essere fruito insieme ai crediti contraddistinti dai codici 1-6. Sono poi esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel caso del codice 7. Per chiarezza operativa e per evitare errori nella dichiarazione dei redditi è consigliabile conservare la documentazione di locazione o del finanziamento e verificare l’inclusione del comune nell’elenco previsto dall’articolo 2 della legge n. 131/2026. Per approfondimenti tecnici e casi pratici è utile consultare il Centro Studi o eventi formativi dedicati alla campagna dichiarativa 2026.

Scritto da Sarah Finance

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